ISEA ODV

VOLONTARI PER PASSIONE

Modifica sede legale

   

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ISEA ONLUS
30.10.2019

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica sede legale

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ISEA ONLUS PER MODIFICARE LA SEDE LEGALE

Nella data 30.10.2019,

alle ore 17:00,

presso la sede sociale dell’Associazione ISEA Onlus,

in Via Picentino n. 25 a Pontecagnano Faiano (SA),

si è riunita l’Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

Modifica sede legale 

Il Presidente Antonio De Rosa dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Ignazio De Rosa.

Il Presidente constata la presenza di 9 (nove) soci, vale a dire della totalità dei soci dell’Associazione.

Il Presidente constata che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l’ordine del giorno e motiva la necessità di modificare la sede legale dell’associazione a causa del mutato scenario socio-politico e culturale della città di Pontecagnano Faiano e la conseguente necessità di continuare a perseguire gli obiettivi associativi confrontandosi con una differente realtà territoriale.

Il Presidente comunica all’assemblea il cambiamento della sede legale dell’Associazione da via Via Picentino n. 25 a Pontecagnano Faiano (SA) a Via Parmenide n. 260 a Salerno.

L’Assemblea approva il cambio della sede legale dell’Associazione.

Il Presidente accerta che sono favorevoli n° 9 (nove) soci;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l’allegato aggiornamento dello Statuto da conservare agli atti come “allegato A” chiedendo l’esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall’art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

 Il Segretario

_______________________________

 Il Presidente

_______________________________

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

 “ISTITUTO DI SVILUPPO ECO AMBIENTALE”

 

Art. 1     Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’associazione denominata “ISTITUTO DI SVILUPPO ECO AMBIENTALE”, acronimo “I.S.E.A.” ovvero “ISEA” di seguito indicata anche come “Associazione”.

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione ed all’acronimo verrà aggiunto l’acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ISTITUTO DI SVILUPPO ECO AMBIENTALE ODV”, oppure “ISTITUTO DI SVILUPPO ECO AMBIENTALE organizzazione di volontariato” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione ha sede legale in Salerno alla Via Parmenide n. 260.

Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.  

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L’associazione opera nel territorio della provincia di Salerno. 

Art. 2     Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

(e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

(f)  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

(g) formazione universitaria e post-universitaria;

(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

(m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

(s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Svolgere ed organizzare in favore della comunità di riferimento, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari assemblee incontri corsi di specializzazione di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti all’area di intervento;

- Gestire attività di carattere sociale culturale formativo informativo ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti università, atte ad agevolare lo studio la conoscenza e la preparazione culturale attinente all’area di intervento;

- Promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, culturale e socio economico;

- Organizzare qualsiasi attività (seminari gite escursioni campi scuola etc.) atte ad estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;

- Produrre, distribuire e diffondere stampati, anche periodici, di materiale didattico, scientifico, audiovisivi, filmati e altro materiale attinente allo scopo sociale;

- Promuovere e diffondere stili di vita sani ed in armonia con l’ambiente circostante;

- Promuovere stimolare e organizzare l’attivismo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente, il territorio e le strutture urbane collaborando nelle attività di prevenzione in materia di Protezione Civile;

- Stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per concorrere alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio attraverso un’azione di monitoraggio ambientale e segnalazione di situazioni di criticità nonché attività di informazione e diffusione della cultura della tutela ambientale;

- Gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

- Promuovere progetti, programmi e convenzioni per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali ed ambientali. 

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3     Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all’associazione persone fisiche di maggiore età che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati <soci ordinari>, mentre coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo sono denominati <soci fondatori>.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S. 

Art. 4     Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l’esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo. 

Art. 5     Obblighi dei soci

I soci hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

  • tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa mensile secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Art. 6     Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nel corso della prima riunione alla data di presentazione delle suddette richieste e comunque entro 60 (sessanta) giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 (dieci) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l’Organo di garanzia o, in mancanza, l’Organo di controllo, o, mancando anche questo, l’assemblea dei soci nella prima riunione utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio dovrà versare entro i successivi 10 (dieci) giorni al Tesoriere dell’associazione la quota mensile, dietro rilascio della relativa ricevuta di avvenuto pagamento. 

Art. 7     Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, e in caso di mancato pagamento di n. 6 (sei) mesi dalla data di scadenza prevista, può essere escluso dall’associazione con deliberazione dell’assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all’Organo di garanzia o, in mancanza, all’Organo di controllo, o, mancando anche questo, all’Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso. 

Art. 8     Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

  • il Tesoriere;

  • l’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del terzo settore;

  • l’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del terzo settore.

  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

  3. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

  4. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.

 Art. 9     Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

    Delibera su tutte le attività dell’associazione, in particolare:

  • nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva i bilanci, previo deposito degli stessi presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima onde consentirne l’eventuale consultazione ad ogni associato;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull’esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

  • delibera sull’ammontare della quota mensile a carico dei soci;

  • delibera sulla redazione, modifica e/o revoca dei regolamenti interni;

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  1. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

  2. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

    a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;

    b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;

    c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell’assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l’Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’assemblea.

La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’Associazione nonché a mezzo pubblicazione sul sito internet dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta di assemblea.

  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Nel caso di sua assenza l’Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il presidente nomina un segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto; per la deliberazione riguardante lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno il 90% dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria avvengono a scrutinio palese, ad eccezione della prevista ipotesi di esclusione del socio, o salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 dei presenti. 

Art. 10  Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da 3 (tre) componenti, nominati dall’Assemblea tra i propri soci per la durata di 3 anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

  1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese o ogni qual volta se ne manifesti la necessità o qualora ne faccia richiesta scritta almeno due suoi membri (in tal caso la riunione deve avvenire entro 5 giorni).

La convocazione avviene mediante consegna di avviso scritto contenente l’ordine del giorno ad ogni membro consegnato a mano, telefax, telegramma, posta elettronica almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno della riunione.

  1. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • nominare al proprio interno il Presidente ed il Tesoriere;

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

  • deliberare spese in nome e per conto dell’associazione per un importo massimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00 euro) più IVA, senza la preventiva autorizzazione della delibera assembleare.

  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

  2. Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed a cui potranno essere assegnati i seguenti compiti:

  • tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;

  • disbrigo della corrispondenza;

  • redazione e conservazione dei verbali della riunione dell’Assemblea e del Comitato

  • Direttivo;

  • predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;

  • tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

  • riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo. 

Art. 11  Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

È eletto dall’Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell’intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi. 

Art. 12  Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo possono essere, al massimo, 3 (tre), ad essi si applica l’art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall’assemblea convocata per la sua nomina.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell’Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. 

Art. 13  Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 

Art. 14  Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Art. 15  Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Art. 16  Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Art. 17  Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 

Art. 18  Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l’anno, l’associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet. 

Art. 19  Libri sociali

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20  Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 

Art. 21  Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. 

Art. 22  Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. 

Art. 23  Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell’ordinamento giuridico, purché compatibili.

La presente costituita associazione già costituita quale “Istituto di Sviluppo Eco Ambientale O.N.L.U.S.”, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, richiama la norma di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, per l’applicazione delle nuove disposizioni fiscali.

 

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