Fonte: greenreport
Il sindaco può ordinare di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni acustiche provenienti dalle sorgenti rumorose presenti all'interno dell'attività produttiva, e può farlo con ordinanza contingibile e urgente basata sugli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali che hanno rilevato il fenomeno di inquinamento acustico.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo (tar) - con sentenza 18 marzo 2013, n. 162 - in riferimento alla questione dell'attività industriale (frantumazione e lavorazione inerti) presso un impianto a Casoli ricompreso in zona industriale.
Il sindaco del Comune ha imposto gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni acustiche provenienti, in quanto l'attività industriale, anche se non ha superato il "valore assoluto di rumore", ha superato il "valore limite differenziale" di livello sonoro previsto (art. 4 del Dpcm 14 novembre 1997) perché - secondo il Tribunale - i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano ancor più specificamente alla salvaguardia della salute pubblica, mentre i limiti assoluti d'immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio.









