Ricorre sempre più frequentemente l’uso dell’espressione “diritto delle città”. Si tratta di una locuzione davvero difficile da afferrare in prima battuta, perché verrebbe quasi spontaneo associare questo tema al diritto degli enti locali o al diritto urbanistico, ma in entrambi i casi sfuggirebbero i motivi di questa nuova espressione. E, in effetti, la sua coniazione prescinde da questi riferimenti.
Città come creature di comunità
Riprendendo la dicotomia utilizzata da uno studioso americano molti anni fa (G.E. Frug, The city as a legal concept, in Harvard Law Review, 1980, 93, 6, 1059 ss.) ridurre le città agli enti locali o al diritto urbanistico significa ricondurre le città a “creature degli stati”, entità cioè che svolgono funzioni in quanto conferite, delegate o attribuite dallo stato mediante atti puntuali di carattere normativo. In questo senso le città verrebbero assunte come organismi – certo complessi – chiamati ad assolvere funzioni pubbliche che collimano con gli interessi dello stato.
Quando si parla, però, di diritto delle città si intende altro e, secondo la bipartizione di Frug, le città dovrebbero essere considerate come libere associazioni di soggetti che si consociano nell’uso comune di un territorio conurbato che presenta una complessità di interessi. Le città, insomma, come “creature di comunità”. In questo senso le città sono viste sempre all’interno di ordinamenti più ampi che le comprendono, ma capaci anche di esprimere potenzialità che la prima accezione manifesta solo in modo parziale. In questo senso le città eserciterebbero un’autonomia che è innanzitutto normativa, la cui fonte è direttamente data dalla politicità degli interessi rappresentati sul territorio (Giannini).
Possiamo così dire che per diritto delle città si deve intendere quel complesso di regole che governano spazi urbanizzati la cui origine trova fonte nella rappresentanza della comunità che le istituzioni cittadine interpretano e nel diretto coinvolgimento delle organizzazioni o delle individualità della società civile.
